Formazione sicurezza sul lavoro 2026: le nuove indicazioni INL per le aziende
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato la disposizione, risalente al precedente Accordo del 2011, che permetteva di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
L’INL ribadisce che, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve essere erogata in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. I 60 giorni non possono più essere considerati un periodo di tolleranza.
Le aziende devono quindi organizzare per tempo i corsi di formazione, così da garantire ai lavoratori le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza.
Turismo e ristorazione: formazione entro 30 giorni
Una deroga specifica riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, consente di completare formazione e addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione.
Alcune precisazioni dell’INL:
- la deroga riguarda solo la conclusione del percorso: la formazione deve essere avviata tempestivamente, già al momento dell’assunzione;
- per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, la formazione deve concludersi in tempi coerenti con la durata del rapporto;
- il lavoratore può iniziare l’attività prima del completamento del percorso, ferma restando l’informazione preventiva sui rischi (art. 36 D.Lgs. 81/2008);
- tutte le altre aziende restano soggette alla regola generale: formazione all’assunzione.
Controlli ispettivi: quali documenti conservare
In caso di controllo nei primi 30 giorni dall’assunzione, le aziende che usufruiscono della deroga devono poter dimostrare di aver avviato l’organizzazione della formazione. Tra i documenti utili:
- prenotazioni dei corsi presso enti formatori, con data certa;
- comunicazioni con docenti e organismi paritetici;
- documentazione sull’organizzazione dei corsi condivisa con il RLS.
Senza attestati né documentazione idonea a provare l’avvio del percorso, può essere contestata la violazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Sospensione dell’attività per lavoro irregolare: cosa cambia
In caso di sospensione per lavoro irregolare, per ottenere la revoca è sufficiente programmare la formazione dei lavoratori da regolarizzare e concluderla nel più breve tempo possibile.
Non vale più il riferimento ai 60 giorni: il termine indicato nel verbale di prescrizione sarà commisurato al tempo tecnicamente necessario per completare i corsi.
Come può aiutarti Sametica
Gestire correttamente la formazione obbligatoria è essenziale per tutelare i lavoratori ed evitare contestazioni durante le ispezioni.
Sametica affianca le aziende nell’individuare gli obblighi formativi, nell’organizzare i corsi di sicurezza sul lavoro e nel gestire le scadenze, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
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Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026.