La possibilità di scegliere tra formulario cartaceo e FIR digitale (xFIR), prevista temporaneamente fino al 15 settembre 2026, viene meno: dal 16 settembre gli iscritti al RENTRI devono gestire il formulario in formato digitale.
Per imprese, artigiani, trasportatori e gestori di impianti diventa quindi fondamentale verificare se la propria attività è soggetta all’iscrizione al RENTRI e organizzarsi per gestire correttamente il nuovo flusso digitale.
FIR digitale: cosa cambia dal 16 settembre 2026
La Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 aveva introdotto un periodo transitorio durante il quale, dal 1° marzo al 15 settembre 2026, il produttore o detentore poteva scegliere se emettere il FIR in formato digitale oppure cartaceo. Dal 16 settembre 2026 questa possibilità di scelta termina.
Per gli operatori iscritti al RENTRI:
- il FIR deve essere emesso in formato digitale;
- il formulario digitale deve rimanere tale lungo tutta la filiera;
- trasportatore e destinatario devono adattarsi al tipo di formulario (cartaceo o digitale) deciso dal produttore;
- per i rifiuti pericolosi è prevista anche la trasmissione dei dati del FIR al RENTRI.
Non è quindi possibile iniziare una movimentazione con un FIR digitale e proseguirla utilizzando il formulario cartaceo.
Chi deve utilizzare il FIR digitale
Tra i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI rientrano, nei casi previsti dalla normativa:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti;
- determinate imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, in funzione della tipologia di attività e del numero di dipendenti.
È quindi importante verificare prima di tutto se l’azienda rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione, perché da questa condizione deriva anche l’obbligo di utilizzare il FIR digitale.
Chi può continuare a utilizzare il FIR cartaceo
I produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano invece a utilizzare il formulario in formato cartaceo, secondo il nuovo modello previsto dalla normativa.
Tra i soggetti non obbligati all’iscrizione rientrano, ad esempio:
- imprese ed enti produttori iniziali di determinati rifiuti non pericolosi con fino a 10 dipendenti;
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi appartenenti a categorie non soggette all’iscrizione;
- alcuni produttori che possono adempiere agli obblighi attraverso le modalità alternative previste dall’articolo 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006;
- imprenditori agricoli con volume di affari annuo fino ad 8000 euro;
- specifiche attività di servizi alla persona;
- produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa;
- consorzi e sistemi di gestione esclusi dall’obbligo di iscrizione.
Per questi soggetti il FIR resta cartaceo anche quando previsto per rifiuti pericolosi, utilizzando i servizi messi a disposizione nell’area RENTRI dedicata ai “Produttori di rifiuti non iscritti”.
RENTRI e attività di parrucchieri e altri servizi alla persona, estetisti dal digitale
Tra le categorie escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI meritano particolare attenzione alcune attività di servizi alla persona.
La normativa prevede specifiche modalità alternative, tra gli altri, per soggetti che operano nei settori:
- parrucchieri e barbieri;
- istituti di bellezza;
- manicure e pedicure;
- tatuaggio e piercing.
Queste attività possono essere escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI anche in presenza di determinati rifiuti pericolosi, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. In questi casi il formulario continua a essere gestito in formato cartaceo.
Come funziona il FIR digitale
Il FIR digitale, o xFIR, consente di gestire elettronicamente le diverse fasi della movimentazione del rifiuto, dalla compilazione iniziale fino alla presa in carico da parte del destinatario.
Gli operatori possono utilizzare i servizi messi a disposizione direttamente dal RENTRI oppure sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma.
È inoltre disponibile l’APP RENTRI FIR Digitale, che consente agli utenti autorizzati di compilare, vidimare, firmare e gestire il formulario anche da dispositivo mobile. Per la sottoscrizione tramite APP è possibile utilizzare anche il certificato di firma remota messo a disposizione attraverso il sistema RENTRI.
Cosa devono fare le aziende
Con la fine del doppio binario, le aziende interessate dovrebbero verificare che la propria organizzazione sia pronta a gestire il nuovo sistema.
In particolare, è utile:
- verificare se l’impresa è soggetta all’iscrizione al RENTRI;
- accertarsi che l’iscrizione e i profili degli utenti incaricati siano correttamente configurati;
- scegliere se utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI oppure un software gestionale interoperabile;
- configurare l’APP RENTRI FIR Digitale, quando necessaria per la gestione operativa delle movimentazioni;
- abilitare le persone incaricate alla compilazione e alla firma dei formulari;
- aggiornare le procedure interne per la gestione dei rifiuti;
- coordinarsi con trasportatori e destinatari per assicurare la corretta gestione digitale dell’intera movimentazione.
La digitalizzazione del FIR non rappresenta quindi soltanto un cambio di formato, ma modifica concretamente il modo in cui produttore, trasportatore e destinatario gestiscono e condividono le informazioni relative al trasporto dei rifiuti.
FIR digitale: cosa devono fare ora le aziende
Con la fine del doppio binario, le aziende soggette all’obbligo devono verificare di essere correttamente iscritte al RENTRI, organizzare la gestione del FIR digitale e assicurarsi che le persone incaricate siano abilitate a compilare e firmare i formulari.
Non sai se la tua azienda è obbligata al FIR digitale o come adeguarti?
Sametica può aiutarti a verificare gli adempimenti applicabili e a organizzare correttamente la gestione dei formulari.