Nuove sanzioni ambientali 2026: cosa cambia per imprese e gestione dei rifiuti

Le modifiche introdotte tra il 2025 e il 2026 rafforzano infatti le conseguenze penali di svariate condotte illecite e vanno ad incidere anche sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per le imprese diventa quindi sempre più fondamentale gestire correttamente i rifiuti, garantendone la tracciabilità e assicurandosi di operare con le adeguate autorizzazioni.

Sanzioni ambientali: cosa è cambiato

Le principali novità derivano da due interventi normativi:

  • Il D.L. 116/2025, convertito nella Legge 147/2025, ha rafforzato il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006, intervenendo in particolare sull’abbandono, la gestione illecita e la combustione dei rifiuti.
  • Successivamente il D.Lgs. 81/2026, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha recepito la Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, introducendo nuove fattispecie di reato e modificando anche la disciplina della responsabilità degli enti.

Non tutte le violazioni ambientali diventano quindi automaticamente penali: la sanzione applicabile dipende dalla condotta, dalla tipologia di rifiuto, dalla gravità del fatto e dalle conseguenze provocate.

Abbandono di rifiuti: sanzioni più severe

Uno degli aspetti maggiormente interessati dall’inasprimento sanzionatorio riguarda l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, che prevede ora un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro.

Inoltre, se l’abbandono viene effettuato utilizzando un veicolo a motore può essere prevista anche la sospensione della patente del conducente.

Per i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti, le conseguenze possono essere ancora più rilevanti, prevedendo anche l’aresto, nei casi previsti dalla normativa.

Quando la condotta determina un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, un rischio di compromissione dell’ambiente oppure riguarda siti contaminati o potenzialmente contaminati, il fatto può assumere una rilevanza penale ancora maggiore.

Particolarmente severe sono inoltre le conseguenze previste in caso di abbandono di rifiuti pericolosi, per il quale sono previste pene detentive.

Gestione illecita dei rifiuti: cosa rischiano le imprese

Le nuove disposizioni rafforzano anche le conseguenze per chi effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza le autorizzazioni richieste.

La gravità della sanzione varia in funzione della condotta e della natura dei rifiuti.

Per la gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi sono previste sanzioni penali che possono comprendere arresto o ammenda.

Se invece l’attività riguarda rifiuti pericolosi, le conseguenze diventano più severe e possono prevedere la reclusione.

Per le aziende è quindi essenziale verificare non soltanto la propria posizione autorizzativa, ma anche quella dei soggetti ai quali vengono affidati trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti.

Registri, FIR e tracciabilità dei rifiuti: attenzione agli errori

La corretta tracciabilità dei rifiuti continua a rappresentare uno degli aspetti più delicati e critici della gestione ambientale delle aziende.

Registri cronologici di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), RENTRI e comunicazioni previste dalla normativa devono essere gestiti con attenzione.

Non ogni errore determina automaticamente una responsabilità penale, ad esempio, il trasporto di rifiuti senza formulario oppure con dati incompleti o inesatti comporta, nella maggior parte dei casi, una sanzione amministrativa pecuniaria. Invece per le condotte illecite relative ai rifiuti pericolosi o in presenza di falsità documentali possono invece configurarsi conseguenze penali.

Con l’introduzione del RENTRI e la progressiva digitalizzazione della tracciabilità, diventa quindi ancora più importante predisporre procedure interne chiare e verificare che i dati inseriti siano completi e coerenti.

Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2026 c’è il nuovo articolo 452-bis.1 del Codice penale, dedicato al commercio di prodotti inquinanti.

La norma riguarda chi immette abusivamente sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui impiego provochi una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell’ambiente.

La disposizione può quindi interessare direttamente produttori, importatori e distributori, ampliando l’attenzione dalla gestione dei rifiuti alla fase di produzione e commercializzazione dei prodotti.

Per il nuovo reato sono previste le pene stabilite per il delitto di inquinamento ambientale, con possibili aggravamenti quando derivano ulteriori pericoli o danni.

Reati ambientali e responsabilità 231 delle imprese

Le novità incidono anche sul D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio.

Il D.Lgs. 81/2026 ha aggiornato l’articolo 25-undecies dedicato ai reati ambientali, includendo anche nuove fattispecie di reato e rafforzando, in alcuni casi, le sanzioni applicabili agli enti.

Per le aziende che adottano un Modello Organizzativo 231, le modifiche rappresentano quindi un’occasione per verificare se la mappatura dei rischi ambientali, le procedure e i sistemi di controllo siano ancora adeguati.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle attività aziendali che possono generare rischi legati a:

  • gestione e deposito dei rifiuti;
  • trasporto e conferimento;
  • autorizzazioni ambientali;
  • emissioni e scarichi;
  • commercializzazione di prodotti con potenziale impatto ambientale;
  • documentazione e tracciabilità.

Cosa devono fare le aziende

Il rafforzamento delle sanzioni rende ancora più importante adottare un approccio preventivo alla compliance ambientale.
Le imprese dovrebbero innanzitutto verificare:

  • la corretta classificazione dei rifiuti prodotti;
  • la presenza e la validità delle autorizzazioni necessarie;
  • l’iscrizione e i requisiti dei trasportatori e degli impianti utilizzati;
  • la corretta gestione di registri, FIR e adempimenti RENTRI;
  • le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti;
  • la presenza di procedure aziendali aggiornate;
  • la formazione delle persone che gestiscono gli adempimenti ambientali;
  • l’eventuale necessità di aggiornare il Modello Organizzativo 231.

Una verifica periodica permette di individuare eventuali criticità prima che si trasformino in violazioni, sanzioni o responsabilità penali.

Come può aiutarti Sametica

Sametica supporta le imprese nella gestione degli adempimenti ambientali e dei rifiuti, aiutandole a verificare la corretta applicazione della normativa e a individuare eventuali criticità.

Il supporto può comprendere la verifica delle procedure di gestione dei rifiuti, degli adempimenti di tracciabilità e RENTRI, della documentazione ambientale e delle autorizzazioni applicabili all’attività.

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