PPWR 2026: cosa cambia per le aziende con il nuovo regolamento sugli imballaggi

Il nuovo regolamento riguarda l’intero ciclo di vita del packaging e introduce regole comuni a livello europeo con l’obiettivo di ridurre i rifiuti da imballaggio, aumentarne la possibilità di recupero e riutilizzo e limitare l’utilizzo di materie prime.

Il PPWR non interessa soltanto i produttori dei “classici imballaggi” quali bottiglie in plastica, o scatole in carta e cartone; gli obblighi coinvolgono anche le aziende che commercializzano prodotti confezionati, che importano prodotti dall’estero o che fanno parte del settore e-commerce; infine vengono interessate anche tutte quelle aziende che commissionano imballaggi con il proprio marchio per il confezionamento dei propri prodotti.

Cos’è il PPWR

Il PPWR ha l’obbiettivo di sostituire progressivamente il precedente quadro europeo basato sulla oramai datata Direttiva 94/62/CE (risalente al 1994), introducendo il nuovo regolamento che detta nuove regole direttamente applicabili negli Stati membri. L’obiettivo è rendere più uniforme la disciplina degli imballaggi all’interno dell’Unione Europea e ridurre l’impatto ambientale generato dal packaging.

Tra i principali obiettivi ci sono:

  • ridurre la quantità di rifiuti da imballaggio prodotti;
  • rendere gli imballaggi riciclabili secondo criteri comuni;
  • aumentare l’utilizzo di materiale riciclato;
  • limitare gli imballaggi eccessivi;
  • favorire il riuso;
  • ridurre la presenza di sostanze problematiche negli imballaggi.

Attenzione però! Gli obblighi del PPWR non entrano in vigore tutti assieme, bensì è prevista una applicazione progressiva e graduale con diverse scadenze fino ad arrivare al 2030.

Quali aziende sono interessate dal PPWR

Il nuovo regolamento coinvolge diversi soggetti della filiera. Può interessare, ad esempio:

  • produttori di imballaggi;
  • aziende che vendono prodotti confezionati con il proprio marchio;
  • importatori;
  • distributori;
  • aziende del settore alimentare e beverage;
  • imprese della grande distribuzione;
  • e-commerce;
  • aziende che utilizzano imballaggi per spedire i propri prodotti;
  • imprese che utilizzano packaging di servizio.

Un aspetto importante riguarda la definizione di “fabbricante”. Infatti, ai fini del PPWR, non è fabbricante soltanto chi produce materialmente l’imballaggio, bensì può esserlo anche chi fa progettare o fabbricare un imballaggio per un prodotto imballato con sopra il proprio nome o marchio. Il regolamento prevede inoltre specifiche eccezioni per alcune tipologie di microimprese quando il fornitore dell’imballaggio si trova nello stesso Stato membro. Per questo, una delle prime verifiche da fare è capire quale ruolo la propria azienda ricopre nella filiera ai sensi del PPWR.

Cosa cambia dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 il PPWR trova applicazione nell’Unione Europea, ma come anticipato, non tutti i requisiti diventano immediatamente operativi nello stesso momento.

Tra gli obblighi già rilevanti rientrano le nuove limitazioni relative ai valori di PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Già dal 12 agosto 2026, questa tipologia di imballaggio, non può essere immessa sul mercato quando contiene una concentrazione di PFAS pari o superiori ai limiti stabiliti dal regolamento.

La conformità a questi requisiti deve essere dimostrata attraverso la documentazione tecnica prevista dal PPWR.

Per le aziende che utilizzano o commercializzano packaging alimentare diventa quindi importante verificare con i propri fornitori la conformità dei materiali utilizzati.

Riciclabilità degli imballaggi: cosa cambia dal 2030

Uno degli obiettivi principali del PPWR è fare in modo che gli imballaggi immessi sul mercato europeo siano effettivamente riciclabili. A tal proposito, il regolamento stabilisce che gli imballaggi dovranno essere progettati per consentire un riciclaggio efficace e il reimpiego delle materie prime seconde ottenute.

I principali requisiti operativi di progettazione per il riciclaggio inizieranno ad applicarsi dal 2030, secondo le modalità e le tempistiche previste dagli atti attuativi europei. Per molte aziende questo significa che la progettazione del packaging dovrà essere valutata sempre più minuziosamente, anche in funzione della sua effettiva potenzialità di recupero.

Contenuto riciclato negli imballaggi in plastica

Dal 2030 entreranno inoltre in vigore requisiti relativi alle percentuali minime di plastica riciclata post-consumo contenuta in determinate tipologie di imballaggio; le percentuali variano in base alla tipologia e al materiale utilizzato.

Anche in questo caso non si tratta quindi di un obbligo generalizzato già operativo dal 2026, ma di una delle principali scadenze che le aziende dovranno prepararsi ad affrontare nei prossimi immediati anni.

Meno imballaggi e meno spazio vuoto

Il PPWR interviene anche sul cosiddetto overpackaging, cioè l’utilizzo di imballaggi sproporzionati rispetto al prodotto contenuto.

Per gli imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce, il regolamento prevede che, a partire dal 2030 o dalla diversa data prevista in funzione degli atti attuativi, lo spazio vuoto massimo non superi il 50%. Materiali come cuscini d’aria, pluriball, polistirolo e altri materiali di riempimento vengono considerati parte dello spazio vuoto ai fini del calcolo.

Per gli imballaggi di vendita è invece previsto che, entro il 12 febbraio 2028, lo spazio vuoto venga ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità e la protezione del prodotto.

Il principio è quindi chiaro: utilizzare meno materiale e meno volume non necessario, senza compromettere la sicurezza e l’integrità del prodotto.

Dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica

Una delle novità più importanti per le aziende riguarda la valutazione della conformità degli imballaggi: prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante deve verificare il rispetto dei requisiti applicabili previsti dal PPWR, predisporre la relativa documentazione tecnica e nel caso la conformità venga dimostrata, viene redatta una vera e propria Dichiarazione di conformità UE.

Mediante la Dichiarazione di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio ai requisiti previsti dal regolamento. La documentazione a corredo deve contenere le informazioni necessarie a riassumere le caratteristiche tecniche dell’imballaggio, i materiali utilizzati, le valutazioni effettuate ed i rapporti di prova.

Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione

Il PPWR stabilisce anche tempi precisi di conservazione della documentazione. Il fabbricante deve conservare documentazione tecnica e Dichiarazione UE di conformità per:

  • 5 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi monouso;
  • 10 anni nel caso di imballaggi riutilizzabili.

Le informazioni devono poter essere messe a disposizione delle autorità competenti in caso di controllo.

Cosa devono fare oggi le aziende

Come visto, Il PPWR introduce un sistema complesso e progressivo; quindi, il primo passo non è necessariamente cambiare subito tutti gli imballaggi.

È invece importante capire quali obblighi si applicano alla propria attività e con quali scadenze.

Le aziende possono iniziare da alcune verifiche concrete:

  • censire le principali tipologie di imballaggio utilizzate;
  • individuare chi produce e chi fornisce ciascun imballaggio;
  • verificare quale ruolo ricopre l’azienda ai sensi del PPWR;
  • richiedere ai fornitori informazioni e documentazione sui materiali utilizzati;
  • verificare la presenza di packaging destinato al contatto con alimenti;
  • controllare eventuali criticità relative a PFAS e altre sostanze regolamentate;
  • valutare peso, volume e quantità di materiale utilizzato negli imballaggi;
  • iniziare a considerare i futuri requisiti di riciclabilità e contenuto riciclato;
  • organizzare e conservare la documentazione tecnica relativa agli imballaggi.

Prepararsi in anticipo consente di evitare interventi affrettati in prossimità delle future scadenze e di integrare progressivamente i requisiti del PPWR nelle scelte di acquisto, progettazione e commercializzazione del packaging.

Come può aiutarti Sametica

Sametica può supportare le aziende nella verifica degli obblighi previsti dal PPWR e nell’analisi degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato.

Il supporto può comprendere la valutazione del ruolo dell’impresa nella filiera, la verifica dei requisiti applicabili, l’analisi della documentazione tecnica disponibile e l’individuazione degli adeguamenti necessari in vista delle prossime scadenze.

Contattaci per capire quali obblighi del PPWR si applicano alla tua azienda e come prepararti alle nuove regole sugli imballaggi.

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